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ACCESSIBILITA'

âIn questo spazio desideriamo indicare i principi ispiratori del nostro sito con chiaro riferimento agli aspetti normativi di un sito web a cui è tenuta una pubblica amministrazione.

Si cita quindi la legge241/90 e succ.mod. sul diritto di accesso e della trasparenza degli atti amministrativi che la scuola svolge creando uno spazio specifico per le comunicazioni del dirigente alle famiglie degli studenti e di tutti gli atti che sono esposti all'albo della scuola...ovviamente considerando che in questo momento il sito è in via di definizione.

La legge nota come legge Stanca sulla accessibilità  qui trova lo spazio principe.... e di cui si pubblica la versione integrale tratta dal sito ufficiale del parlamento italiano.

L 4/2004Legge 9 gennaio 2004, n. 4

"Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2004


 

 

Art. 1.

 

(Obiettivi e finalità)

 

1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.

2. E' tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.

Art. 2.

 

(Definizioni)

 

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) «accessibilità»: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;

b) «tecnologie assistive»: gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.

Art. 3.

 

(Soggetti erogatori)

 

1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dellâarticolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici.

2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per lâaccessibilità non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare parte persone disabili.

Art. 4.

 

(Obblighi per lâaccessibilità)

 

1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui allâarticolo 3, comma 1, per lâacquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti con il decreto di cui allâarticolo 11 costituiscono motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione dellâofferta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilità o lâeventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili è adeguatamente motivata.

2. I soggetti di cui allâarticolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui allâarticolo 11. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui allâarticolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con lâobiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
3. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per lâacquisto di beni e servizi informatici destinati allâutilizzo da parte di lavoratori disabili o del pubblico, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, è subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui allâarticolo 11.
4. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Ai datori di lavoro privati si applica la disposizione di cui allâarticolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68.
5. I datori di lavoro pubblici provvedono allâattuazione del comma 4, nellâambito delle disponibilità di bilancio.

Art. 5.

 

(Accessibilità degli strumenti didattici e formativi)

 

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dellâistruzione, dellâuniversità e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno, nellâambito delle disponibilità di bilancio.

Art. 6.

 

(Verifica dellâaccessibilità su richiesta)

 

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lâinnovazione e le tecnologie valuta su richiesta lâaccessibilità dei siti INTERNET o del materiale informatico prodotto da soggetti diversi da quelli di cui allâarticolo 3.

2. Con il regolamento di cui allâarticolo 10 sono individuati:

a) le modalità con cui può essere richiesta la valutazione;

b) i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai costi dellâoperazione;
c) il marchio o logo con cui è reso manifesto il possesso del requisito dellâaccessibilità;
d) le modalità con cui può essere verificato il permanere del requisito stesso.

Art. 7.

 

(Compiti amministrativi)

 

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lâinnovazione e le tecnologie, anche avvalendosi del Centro nazionale per lâinformatica nella pubblica amministrazione di cui allâarticolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come sostituito dallâarticolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

a) effettua il monitoraggio dellâattuazione della presente legge;

b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle disposizioni della presente legge;
c) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato i requisiti tecnici indicati dal decreto di cui allâarticolo 11, si sono anche meritoriamente distinti per lâimpegno nel perseguire le finalità indicate dalla presente legge;
d) promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento e alla diffusione delle tecnologie assistive e per lâaccessibilità;
e) promuove, con le altre amministrazioni interessate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, lâerogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici dotati di configurazioni particolari e al sostegno di progetti di ricerca nel campo dellâinnovazione tecnologica per la vita indipendente e le pari opportunità dei disabili;
f) favorisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, lo scambio di esperienze e di proposte fra associazioni di disabili, associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità, amministrazioni pubbliche, operatori economici e fornitori di hardware e software, anche per la proposta di nuove iniziative;
g) promuove, di concerto con i Ministeri dellâistruzione, dellâuniversità e della ricerca e per i beni e le attività culturali, iniziative per favorire lâaccessibilità alle opere multimediali, anche attraverso specifici progetti di ricerca e sperimentazione con il coinvolgimento delle associazioni delle persone disabili; sulla base dei risultati delle sperimentazioni sono indicate, con decreto emanato di intesa dai Ministri interessati, le regole tecniche per lâaccessibilità alle opere multimediali;
h) definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli obiettivi di accessibilità delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici, nonchè lâintroduzione delle problematiche relative allâaccessibilità nei programmi di formazione del personale.

2. Le regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano sullâattuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della presente legge.

Art. 8.

 

(Formazione)

 

1. Le amministrazioni di cui allâarticolo 3, comma 1, nellâambito delle attività di cui al comma 4 dellâarticolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e nellâambito delle attività per lâalfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui allâarticolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche relative allâaccessibilità e alle tecnologie assistive.

2. La formazione professionale di cui al comma 1 è effettuata con tecnologie accessibili.
3. Le amministrazioni di cui allâarticolo 3, comma 1, nellâambito delle disponibilità di bilancio, predispongono corsi di aggiornamento professionale sullâaccessibilità.

Art. 9.

 

(Responsabilità)

 

1. Lâinosservanza delle disposizioni della presente legge comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti.

Art. 10.

 

(Regolamento di attuazione)

 

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dellâarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

a) i criteri e i princìpi operativi e organizzativi generali per lâaccessibilità;

b) i contenuti di cui allâarticolo 6, comma 2;
c) i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno reso nota lâaccessibilità dei propri siti e delle proprie applicazioni informatiche;
d) i controlli esercitabili sui soggetti di cui allâarticolo 3, comma 1.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previa consultazione con le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con le associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità e di produttori di hardware e software e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e dâintesa con la Conferenza unificata di cui allâarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


Art. 11.

 

(Requisiti tecnici)

 

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per lâinnovazione e le tecnologie, consultate le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con proprio decreto stabilisce, nel rispetto dei criteri e dei princìpi indicati dal regolamento di cui allâarticolo 10:

a) le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per lâaccessibilità;

b) le metodologie tecniche per la verifica dellâaccessibilità dei siti INTERNET, nonchè i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine.

Art. 12.

 

(Normative internazionali)

 

1. Il regolamento di cui allâarticolo 10 e il decreto di cui allâarticolo 11 sono emanati osservando le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive sullâaccessibilità dellâUnione europea, nonchè nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel settore.

2. Il decreto di cui allâarticolo 11 è periodicamente aggiornato, con la medesima procedura, per il tempestivo recepimento delle modifiche delle normative di cui al comma 1 e delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute.

 

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